IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 36 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega legislativa al Governo per le modifiche al sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione della birra; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 1992; Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Passaggio della tassazione dal mosto al prodotto finito 1. L'imposta di fabbricazione sulla birra si applica sul prodotto finito, ed e' dovuta nella misura di lire 2.710 per ettolitro, alla temperatura di 20 °C, e per grado Plato. 2. Per prodotto finito s'intende la birra nelle condizioni in cui viene immessa in consumo. 3. Il volume di ciascuna partita di birra sottoposta a tassazione e' dato dalla somma dei volumi nominali degli imballaggi preconfezionati e dei volumi nominali dichiarati degli altri contenitori utilizzati per il condizionamento; il volume cosi' ottenuto, espresso in ettolitri, viene arrotondato al litro, computando per intero le frazioni superiori al mezzo litro. 4. Per grado Plato si intende la quantita' in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra e' derivata; la ricchezza saccarometrica cosi' ottenuta viene arrotondata, agli effetti della tassazione, ad un decimo di grado, trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5 centesimi, e computando per un decimo di grado quelle superiori.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali delle Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - La legge n. 142/1992 reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991)". Si trascrive il testo del relativo art. 36: "Art. 36 (Delega legislativa per modifiche al sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione sulla birra). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, recanti norme per modificare il sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione sulla birra, secondo i seguenti principi: a) l'accertamento della quantita' imponibile dovra' essere effettuato sul prodotto finito; b) l'aliquota dovra' essere riferita ad ettolitro/grado Plato, o ad altra unita' di misura eventualmente stabilita con direttiva comunitaria, in misura corrispondente a quella attualmente vigente, con arrotondamento, all'occorrenza, alle 10 lire; c) l'accertamento dovra' essere eseguito secondo le modalita' tecniche ed amministrative ritenute idonee dall'Amministrazione finanziaria, tenuto conto anche degli indirizzi in materia della Comunita' economica europea".