IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 36 della legge  19  febbraio  1992,  n.  142,  recante
delega  legislativa  al  Governo  per  le  modifiche  al  sistema  di
accertamento dell'imposta di fabbricazione della birra; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 novembre 1992; 
  Sulla proposta dei Ministri per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie,  delle  finanze  e  dell'industria,  del   commercio   e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri,  di
grazia e giustizia e del tesoro; 
                               E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
       Passaggio della tassazione dal mosto al prodotto finito 
  1. L'imposta di fabbricazione sulla birra si applica  sul  prodotto
finito, ed e' dovuta nella misura di lire 2.710 per  ettolitro,  alla
temperatura di 20 °C, e per grado Plato. 
  2. Per prodotto finito s'intende la birra nelle condizioni  in  cui
viene immessa in consumo. 
  3. Il volume di ciascuna partita di birra sottoposta  a  tassazione
e'  dato  dalla  somma   dei   volumi   nominali   degli   imballaggi
preconfezionati  e  dei  volumi  nominali  dichiarati   degli   altri
contenitori  utilizzati  per  il  condizionamento;  il  volume  cosi'
ottenuto,  espresso  in  ettolitri,  viene  arrotondato   al   litro,
computando per intero le frazioni superiori al mezzo litro. 
  4. Per grado Plato si intende la quantita' in  grammi  di  estratto
secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra e'  derivata;
la ricchezza saccarometrica cosi' ottenuta  viene  arrotondata,  agli
effetti della tassazione, ad  un  decimo  di  grado,  trascurando  le
frazioni di grado pari o inferiori a 5 centesimi, e computando per un
decimo di grado quelle superiori. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali delle Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
             -   La   legge   n.  142/1992  reca:  "Disposizioni  per
          l'adempimento  di  obblighi   derivanti   dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita' europee (legge comunitaria per
          il 1991)". Si trascrive il testo del relativo art. 36:
             "Art. 36 (Delega legislativa per modifiche al sistema di
          accertamento dell'imposta di fabbricazione sulla birra).  -
          1.  Il  Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, uno o  piu'
          decreti   legislativi,  recanti  norme  per  modificare  il
          sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione sulla
          birra, secondo i seguenti principi:
               a) l'accertamento della  quantita'  imponibile  dovra'
          essere effettuato sul prodotto finito;
               b)    l'aliquota    dovra'    essere    riferita    ad
          ettolitro/grado  Plato,  o  ad  altra  unita'   di   misura
          eventualmente   stabilita  con  direttiva  comunitaria,  in
          misura corrispondente a  quella  attualmente  vigente,  con
          arrotondamento, all'occorrenza, alle 10 lire;
               c)  l'accertamento  dovra'  essere eseguito secondo le
          modalita'  tecniche  ed  amministrative   ritenute   idonee
          dall'Amministrazione  finanziaria, tenuto conto anche degli
          indirizzi in materia della Comunita' economica europea".